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Statuto

Titolo I
Norme generali

 

Art. 1 Denominazione
E’ costituita l’associazione culturale denominata “NEOKI Film”

Art. 2 Sede
L'Associazione ha sede legale in via Riminaldi 4 a Pisa.

Il consiglio direttivo ha la facoltà di istituire e sopprimere sedi operative.

Art. 3 Finalità
E’ una libera associazione apartitica e aconfessionale con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro che opererà principalmente sul territorio nazionale al fine di diffondere la cultura documentaristica e cinematografica.

Le attività culturali promosse dall’Associazione non faranno alcuna discriminazione di razza, sesso o ceto sociale.

E’ un’associazione non riconosciuta ed è regolata a norma del Titolo I Cap. III art. 36 e segg. del Codice Civile nonché dal presente Statuto.

L’associazione si amministra e determina i suoi programmi in completa autonomia.

Titolo II

Scopi

 

Art. 4 Scopi dell’associazione
L’Associazione NEOKI Film persegue i seguenti scopi:

  • promuovere e diffondere la cultura cinematografica e documentaristica
  • collaborare con enti pubblici e privati e con le istituzioni locali per la promozione e la realizzazione di progetti audiovisivi anche con lo scopo di diffondere e ampliare la conoscenza di realtà socio/culturali e storiche legate al territorio
  • collaborare con enti pubblici e privati e con le istituzioni locali per l’organizzazione di manifestazioni ed eventi culturali atti a promuovere la diffusione della cultura cinematografica e documentaristica

 

Titolo III
Attività

 

Art. 5 Attività dell’associazione
L’Associazione NEOKI Film per il perseguimento degli scopi statutari svolgerà le seguenti attività:

  • promozione, ideazione e realizzazione di documentari, cortometraggi, lungometraggi e qualunque altro prodotto multimediale
  • promozione, partecipazione e organizzazione di festival, concorsi, rassegne cinematografiche, seminari, convegni, dibattiti e iniziative culturali finalizzate alla diffusione della cultura documentaristica e filmica
  • collaborazione con enti pubblici e privati del territorio al fine di supportare e organizzare iniziative e progetti svolti nell’ambito degli scopi statutari
  • promozione e organizzazione di iniziative di formazione e aggiornamento culturale e di altre attività culturali nelle scuole e in ogni altro contesto relativamente agli scopi statutari.

Per lo svolgimento delle attività enunciate l’Associazione si avvarrà prevalentemente delle prestazione dei soci riservandosi di ricercare collaborazioni esterne o prestazioni di lavoro autonomo qualora le ritenesse utili per specializzare e qualificare l’attività svolta e al fine di migliorare il conseguimento degli scopi statutari.

L’associazione ricercherà, per il conseguimento delle finalità sociali, la collaborazione e il sostegno di enti pubblici e privati.

Titolo IV

Soci

 

Art. 6 I soci
Sono soci dell’associazione tutte le persone che condividano le finalità dell’Associazione approvandone lo statuto e che ne sostengano l’attività mediante i versamenti delle quote annuali.

Il numero di soci è illimitato.

L’associazione prevede quattro categorie di soci:

  • soci fondatori
  • soci sostenitori:
  • soci ordinari
  • soci onorari

I soci fondatori sono i firmatari del presente atto costitutivo che sancisce la nascita dell’Associazione.

I soci ordinari o sostenitori sono coloro i quali, previa domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo, aderiscono all’Associazione accettando integralmente il presente statuto e impegnandosi a pagare, per tutta la durata del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

I soci onorari sono coloro ai quali verrà conferita tale nomina dal Consiglio Direttivo. La nomina dei soci onorari viene proposta dal Presidente. I soci onorari non sono tenuti a versare le quote associative annuali.

Art. 7 Ammissione dei soci
L’ammissione dei soci ordinari e sostenitori è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente. La domanda viene inoltrata al Presidente che provvede ad inserire nell’ordine del giorno del primo Consiglio Direttivo utile l’esame delle domande di ammissione pervenute. Il Consiglio Direttivo verifica l’armonia degli interessi e degli scopi del candidato con quelli dell’associazione e delibera l’accoglimento o il rigetto della domanda. Nel caso la domanda venga accolta dispone contestualmente l’iscrizione del candidato nel Libro degli Associati. Nel caso la domanda venga rifiutata l’Associazione ha l’obbligo di motivarne la ragione tramite risposta scritta entro 30 giorni dalla data di presentazione della stessa.

La domanda di ammissione comporta l’accettazione di tutte le norme del presente Statuto nonché il pagamento all’atto della richiesta di ammissione della quota associativa annuale.

Art. 8 Diritti dei soci
Tutti i soci hanno pari diritti e possono partecipare a tutte le iniziative intraprese ufficialmente dall’Associazione.

Tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento hanno diritto a un voto in seno all’Assemblea e possono accedere ad ogni carica elettiva.

Tutti i soci hanno inoltre diritto a:

  • conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali
  • frequentare i locali sociali
  • accedere a tutti i servizi offerti e gestiti dall’Associazione.

Un eventuale regolamento interno potrà regolamentare l’utilizzo del materiale associativo.

Ai soci non è riconosciuto alcun emolumento fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, debitamente documentate e preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo. Le cariche sociali non comportano alcuna indennità di carica.

Art. 9 Doveri dei soci
Tutti i soci hanno il dovere di:

  • osservare le norme dello Statuto e delle delibere adottate dagli organi sociali
  • versare la quota associativa annuale
  • essere coerenti con gli obiettivi dell’Associazione
  • prestare il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali offrendo il proprio impegno personale, spontaneo e gratuito.

Art. 10 Recessione/Esclusione del socio
La qualità di Associato si perde, dopo apposita delibera del Consiglio Direttivo:

  • per morosità di oltre tre mesi nel pagamento dei contributi relativi alla quota sociale annuale;
  • per l'accertamento di circostanze tali che, se note all'atto dell'ammissione, avrebbero impedito l'ammissione stessa;
  • per manifesta violazione dello spirito e degli scopi dell'Associazione;
  • per recesso dell'Associato;
  • per inottemperanza delle disposizioni di Legge o del presente Statuto;
  • per comportamento dannoso agli interessi associativi ovvero in contrasto con lo scopo associativo.

In nessun caso i soci (o i suoi eredi in caso di decesso) possono pretendere alcunché dall’Associazione né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

 

Titolo V

Organi dell’associazione

 

Art. 11 Gli organi sociali
Gli Organi dell’Associazione sono:

  • l’Assemblea dei Soci
  • il Consiglio Direttivo
  • il Presidente e il Vicepresidente
  • il Tesoriere
  • il Direttore Tecnico
  • il Responsabile di progetto
  • il Collegio dei Revisori

Art. 12 L’assemblea dei soci
L’Assemblea dei soci è composta da tutti i soci e può prendere tutte le decisioni necessarie per il corretto funzionamento della vita associativa. Le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli associati, anche se dissenzienti.
Tutti i soci che abbiano compiuto la maggiore età hanno diritto ad un voto in assemblea, qualunque sia il valore della quota associativa versata. Il diritto di voto può essere esercitato da coloro che risultano iscritti da almeno 3 mesi dalla data di accettazione della domanda di iscrizione.

L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno dal Presidente in via ordinaria per approvare il bilancio di esercizio presentato dal Consiglio Direttivo, ed in via straordinaria quando sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli associati con motivato ordine del giorno.

In prima convocazione l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione dell’assemblea ordinaria e straordinaria viene fatta tramite canali di comunicazione adeguati a una idonea pubblicità dell’assemblea almeno 7 giorni prima della data dell’assemblea. L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo della convocazione nonché l’indicazione della eventuale seconda convocazione con luogo, data, ora. La seconda convocazione può essere tenuta nello stesso giorno della prima.

L’Assemblea Ordinaria provvede a:

  • eleggere i membri del Consiglio Direttivo
  • approvare il bilancio preventivo e consuntivo
  • discutere le linee programmatiche delle attività dell’Associazione con la possibilità di proporre validi progetti da sottoporre a esame del Consiglio Direttivo
  • prendere atto delle nuove iscrizioni accettate dal Consiglio Direttivo
  • elaborare gli eventuali regolamenti interni
  • nominare, se ne riscontra la necessità, un Collegio dei Revisori dei conti.

L’Assemblea Ordinaria delibera con la maggioranza dei presenti.

L’Assemblea Straordinaria provvede a:

  • deliberare in merito allo scioglimento dell'Associazione su proposta del Consiglio Direttivo
  • approvare eventuali modifiche dello statuto su proposta del Consiglio Direttivo

L’Assemblea Straordinaria delibera con maggioranza di ¾ dei presenti.

L’Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in sua assenza da un membro del Consiglio direttivo presente e votato dall’Assemblea stessa.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il segretario dell’Assemblea e, se lo ritiene il caso, due scrutatori. Ogni socio può delegare, con delega scritta, un altro socio a rappresentarlo nell’assemblea ordinaria e straordinaria. Il socio delegato ha diritto di esprimere voto per se stesso e per i deleganti. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Il Segretario redige il verbale delle riunioni di assemblea che deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

Art. 13 Il consiglio direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri eletti con voto a maggioranza semplice dall’Assemblea fra i propri componenti.

Il Consiglio Direttivo al suo interno elegge il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Direttore Tecnico.

Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione, si riunisce 1 volta al mese su convocazione del Presidente o di almeno 2 componenti su richiesta motivata.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando sono presenti almeno 3 membri tra cui il Presidente o il Vicepresidente.

Per la validità delle decisioni è richiesta la maggioranza dei voti dei partecipanti.

I membri del consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni.

La carica di Consigliere decade nei seguenti casi:

  • se il Consigliere, senza giustificato motivo, non partecipa per 3 volte consecutive alle riunioni del Consiglio
  • per recessione dall’Associazione
  • per dimissioni.

Nel caso un Consigliere decada il Consiglio Direttivo alla prima riunione provvederà a nominare un sostituto scegliendolo tra i soci chiedendone poi la convalida alla prima Assemblea annuale.

Nel caso il Consigliere decaduto ricoprisse la carica di Presidente, Vicepresidente, Tesoriere o direttore Tecnico il Consiglio Direttivo alla prima riunione provvederà a nominare un sostituto scegliendolo tra i suoi membri.

Tutte le cariche hanno durata triennale e sono rieleggibili.

Spetta al Consiglio Direttivo:

  • eleggere tra i propri componenti il Presidente dell’Associazione, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Direttore Tecnico
  • redigere il bilancio consuntivo e preventivo d’esercizio dell’Associazione
  • decidere l’accoglimento o il rigetto delle domande di ammissione all’Associazione nonché l’espulsione dei soci che secondo le norme del presente Statuto non risultino più compatibili con le finalità sociali
  • stabilire le quote associative annuali per tipologia di socio
  • redigere regolamenti interni e direttive per il corretto funzionamento dell’Associazione da sottoporre al voto dell’Assemblea
  • valutare i progetti presentati dai soci e con atto insindacabile approvarne o no la realizzazione
  • nominare il responsabile di progetto
  • Valutare ed eventualmente approvare il bilancio da destinare alla realizzazione di un progetto o ulteriori finanziamenti richiesti dal Responsabile di Progetto per il compimento dello stesso
  • approvare eventuali rimborsi spese a beneficio dei soci
  • provvedere alla nomina dei soci onorari
  • provvedere alla nomina di consiglieri decaduti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, da un Segretario nominato di volta in volta dal Presidente, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente e dal Segretario di turno. Il verbale sarà disponibile alla consultazione da parte dei soci che ne facciano richiesta.

Art. 14 Il presidente e il vicepresidente
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti. Ciascun componente esprime un’unica preferenza. Risulta eletto chi ottiene la maggioranza dei voti presenti. In caso di parità si procede al ballottaggio.

Il Presidente resta in carica 3 anni con possibilità di rinomina ed è legale rappresentante dell’Associazione. A lui spettano la firma di rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio. Il Presidente può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci e quella del Consiglio Direttivo; ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti interni da parte di tutti gli associati.

Il Vicepresidente, nominato da Consiglio Direttivo con maggioranza dei voti , sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogni qual volta questi sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 15 Il tesoriere
Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo con maggioranza dei voti dei presenti e rimane in carica tre anni con possibilità di rinomina.
Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili e predispone da un punto di vista contabile il bilancio.
Predispone con il Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente e quello preventivo dell'anno in corso da sottoporsi a delibera dell'Assemblea ordinaria dei soci.
Il Tesoriere per statuto è delegato ad incassare qualsiasi somma dovuta all'Associazione.

Art. 16 Il direttore tecnico
Il Direttore Tecnico è nominato dal Consiglio Direttivo con maggioranza dei voti dei presenti e rimane in carica tre anni con possibilità di rinomina.

Il Direttore Tecnico effettua la valutazione tecnica dei progetti e degli strumenti utilizzati per la loro realizzazione e ne valuta la fattibilità in funzione dei risultati tecnici attesi.

Riferisce al Consiglio Direttivo circa la fattibilità dei progetti, da un punto di vista strettamente tecnico, prima della loro definitiva approvazione.

Opera da supervisore e consulente tecnico in fase di realizzazione dei progetti in collaborazione con il responsabile di progetto.

Art. 17 Il responsabile di progetto
Il Responsabile di progetto è nominato dal Consiglio Direttivo e ratificato dal Presidente, rimane in carica dall'approvazione e autorizzazione della realizzazione di un progetto da parte del Consiglio Direttivo fino alla conclusione dello stesso.
È il diretto responsabile in tutte le voci del progetto ed è responsabile dello stesso di fronte al Consiglio Direttivo, all'Assemblea dei soci e al Presidente verso i quali è tenuto a relazionare l'avanzamento dello stesso.
Ha facoltà di chiedere ulteriori finanziamenti al Tesoriere, qualora esigenze contingenti alla realizzazione lo richiedano e previa motivata documentazione.
Il Responsabile di progetto provvederà a coordinare il lavoro dei soci e degli eventuali collaboratori esterni impiegati nella realizzazione del progetto. La sua nomina e il suo costante rapporto con il Consiglio Direttivo e gli altri organi sociali sarà regolamentato con regolamento interno deliberato dal Consiglio Direttivo.
Il Responsabile di progetto, accertati dal Consiglio Direttivo impedimenti personali o gravi incompetenze nella gestione del progetto, può essere esautorato e sostituito con nomina di altro Responsabile da parte del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo fisserà il tempo massimo per portare a termine il progetto assegnato, al termine del quale il responsabile di progetto dovrà rendere conto del suo operato ai sopraccitati Organi dell'Associazione, che decideranno se permettere la conclusione del progetto o di procedere ad annullamento dello stesso.

Art. 18 Il collegio dei revisori
Quando se ne manifesti la necessità, l'Assemblea può provvedere, su richiesta di almeno 2/3 dei soci, alla nomina del Collegio dei Revisori dei conti, composto da tre membri, scelti anche fra i non aderenti, a cui è affidato il compito di curare il controllo delle spese e sorvegliare la gestione amministrativa per poi riferire all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio. Il Collegio dei Revisori resta in carica fino all’approvazione del bilancio consuntivo relativo all’anno di nomina. Il Collegio dei Revisori dei conti può essere rieletto. La carica di Revisore dei conti è incompatibile con la carica di membro del Consiglio Direttivo.
Il Collegio dei Revisori dei conti verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 19 I libri sociali
Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei conti, se nominato, nonché il libro degli aderenti all'Associazione.

 

Titolo VI

Risorse e bilancio

 

Art. 20 Patrimonio e entrate
Le risorse economiche dell'associazione sono costituite:

  • dalle quote associative versate annualmente dagli Associati
  • dai beni mobili ed immobili che potranno eventualmente divenire di proprietà dell'Associazione
  • da eventuali riserve costituite con le eccedenze di bilancio
  • da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti
  • dalle percentuali, stabilite dal Consiglio Direttivo a titolo di autofinanziamento, derivanti dalla realizzazione dei progetti o distribuzione dei prodotti
  • dai ricavi derivanti da manifestazioni e partecipazioni ad esse.

Il Tesoriere cura i pagamenti e gli incassi dell’Associazione.

Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.

E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 21 Il bilancio
L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo. Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono essere approvati dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

 

Titolo VII

Scioglimento e liquidazione

 

Art. 22 Modifiche statutarie
Il presente statuto potrà essere modificato, previa proposta di modifica da parte del Consiglio Direttivo, su deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci. Le modifiche statutarie sono deliberate dal voto di almeno ¾ dell’assemblea straordinaria dei soci.

Art. 23 Scioglimento dell’associazione
L'Associazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile da conseguire. Il raggiungimento dello scopo o la sua impossibilità dovranno essere preventivamente accertati con deliberazione del Consiglio Direttivo.
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dal voto di almeno ¾ dell’assemblea straordinaria dei soci. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 24 Legge applicabile
Per quanto non disposto dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile e le leggi delle Stato sull’associazionismo.